(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
LEGGE 26
febbraio 1999, n. 42.
“Disposizioni
in materia di professioni sanitarie “
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno approvato;
la
seguente legge:
Art. 1.
Definizione delle professioni sanitarie
1. La
denominazione “professione
sanitaria ausiliaria” nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, nonche’ in ogni
altra disposizione di legge, e’ sostituita dalla denominazione
“professione sanitaria”.
2. Dalla data
di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1974, n. 225,
ad eccezione delle disposizioni
previste dal titolo V, il decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo
1975, n. 163, e l’articolo 24 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968,
n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio
di attivita’ e di
responsabilita’ delle professioni sanitarie di cui
all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,
e successive modificazioni e integrazioni, e’ determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali
istitutivi dei relativi
profili professionali e degli
ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e
di formazione postbase
nonche’ degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e
per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze
professionali.
Art. 2.
Attivita’ della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Alla corresponsione delle indennita’ di missione
e al rimborso delle spese sostenute
dai membri della Commissione
centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie designati
dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi ai
sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13
settembre 1946, n.
233, provvedono direttamente le
Federazioni predette.
Art. 3.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175
1. Alla legge
5 febbraio 1992, n. 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1,
dopo le parole:
“sugli elenchi telefonici” sono
aggiunte le seguenti: “, sugli elenchi generali di categoria e attraverso
giornali e periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie”;
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, e’
aggiunto il seguente:
“3-bis. Le autorizzazioni
di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora
siano apportate modifiche
al testo originario
della pubblicita’”;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole:
“sono sospesi dall’esercizio della professione
sanitaria per un periodo da due
a sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della
sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221”;
d) all’articolo 4, comma 1,
dopo le parole:
“sugli elenchi telefonici” sono
inserite le seguenti: “e sugli elenchi generali di categoria”;
e) all’articolo 5, comma 4, le parole:
“sono sospesi dall’esercizio della professione
sanitaria per un periodo da due
a sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della
sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221”;
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono
aggiunti i seguenti:
“5-bis. Le inserzioni autorizzate
dalla regione per la pubblicita’ sugli elenchi telefonici possono essere
utilizzate per la pubblicita’ sugli
elenchi generali di categoria
e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita’ sugli elenchi generali di categoria
possono essere utilizzate per
la pubblicita’ sugli elenchi
telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui
al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano
apportate modifiche al
testo originario della pubblicita’”;
g)
dopo l’articolo 9 e’
inserito il seguente:
“Art.
9-bis. - 1. Gli esercenti le
professioni sanitarie di cui
all’articolo 1 nonche’ le strutture
sanitarie di cui all’articolo 4
possono effettuare la
pubblicita’ nelle forme
consentite dalla presente
legge e nel limite di spesa del
5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente”.
Art. 4.
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di
attuazione dell’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. Fermo
restando quanto previsto dal
decreto-legge 13 settembre 1996, n.
475, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 1996, n. 573,
per le professioni di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,
e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla
formazione postbase, i diplomi
e gli attestati conseguiti
in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l’iscrizione
ai relativi albi
professionali o l’attivita’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale
del Servizio sanitario nazionale
o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
al citato articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanita’,
d’intesa con il Ministro dell’universita’
e della ricerca scientifica
e tecnologica, sono
stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli
nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e
privato e alla qualita’ e durata
dei corsi e, se del caso,
al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri
e le modalita’ per riconoscere
come equivalenti ai diplomi
universitari, di cui
all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalita’ definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere
anche la partecipazione ad appositi corsi
di riqualificazione
professionale, con lo
svolgimento di un
esame finale. Le disposizioni
previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne’ degli enti di cui agli articoli 25
e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
3.
Il decreto di cui al comma 2 e’ emanato,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4.
In fase di
prima applicazione, il decreto
di cui al comma 2 stabilisce i
requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 febbraio 1999
D’Alema,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita’
Visto,
il Guardasigilli: Di liberto