(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie “

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

Definizione delle professioni sanitarie

 

1.  La  denominazione “professione  sanitaria ausiliaria”  nel testo unico delle  leggi sanitarie, approvato  con regio decreto  27 luglio 1934,  n. 1265,  e successive  modificazioni, nonche’  in ogni  altra disposizione di legge, e’ sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”.

2.  Dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge  sono abrogati il  regolamento approvato  con decreto del  Presidente della Repubblica 14  marzo 1974,  n. 225,  ad eccezione  delle disposizioni previste dal titolo  V, il decreto del Presidente  della Repubblica 7 marzo 1975,  n. 163,  e l’articolo 24  del regolamento  approvato con decreto  del Presidente  della Repubblica  6  marzo 1968,  n. 680,  e successive  modificazioni.  Il  campo   proprio  di  attivita’  e  di responsabilita’ delle  professioni sanitarie  di cui  all’articolo 6, comma  3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni e integrazioni, e’ determinato dai contenuti dei   decreti   ministeriali    istitutivi   dei   relativi   profili professionali e  degli ordinamenti didattici dei  rispettivi corsi di diploma  universitario   e  di  formazione  postbase   nonche’  degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per  l’accesso alle  quali e’  richiesto il  possesso del  diploma di laurea,   nel   rispetto   reciproco  delle   specifiche   competenze professionali.

 

Art. 2.

Attivita’ della Commissione centrale

per gli esercenti le professioni sanitarie

 

1.  Alla corresponsione  delle indennita’ di missione  e al rimborso delle spese sostenute  dai membri della Commissione  centrale per gli esercenti le  professioni sanitarie  designati dai  Comitati centrali delle  Federazioni nazionali  degli  ordini e  dei  collegi ai  sensi dell’articolo  17,  terzo comma,  del  decreto  legislativo del  Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  provvedono direttamente le Federazioni predette.

 

Art. 3.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

 

1.  Alla legge  5 febbraio 1992, n. 175, sono  apportate le seguenti modificazioni:

a)         all’articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:  “sugli  elenchi telefonici” sono aggiunte  le seguenti: “, sugli  elenchi generali di categoria e attraverso giornali  e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie”;

b)         all’articolo 2, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. Le  autorizzazioni di  cui al comma  1 sono  rinnovate solo qualora  siano   apportate  modifiche   al  testo   originario  della pubblicita’”;

c)         all’articolo 3, comma 1, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della professione  sanitaria per un periodo  da due a sei  mesi” sono sostituite   dalle  seguenti:   “sono   assoggettati  alle   sanzioni disciplinari della  censura o della sospensione  dall’esercizio della professione  sanitaria, ai  sensi  dell’articolo  40 del  regolamento approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;

d)         all’articolo  4,  comma  1,  dopo  le  parole:  “sugli  elenchi telefonici” sono inserite  le seguenti: “e sugli  elenchi generali di categoria”;

e)         all’articolo 5, comma 4, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della professione  sanitaria per un periodo  da due a sei  mesi” sono sostituite   dalle  seguenti:   “sono   assoggettati  alle   sanzioni disciplinari della  censura o della sospensione  dall’esercizio della professione  sanitaria, ai  sensi  dell’articolo  40 del  regolamento approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;

f)         all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Le inserzioni autorizzate  dalla regione per la pubblicita’ sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita’ sugli  elenchi  generali di  categoria  e,  viceversa, le  inserzioni autorizzate dalla  regione per la pubblicita’  sugli elenchi generali di  categoria  possono essere  utilizzate  per  la pubblicita’  sugli elenchi telefonici.

5-ter.  Le autorizzazioni  di cui  al comma  1 sono  rinnovate solo qualora  siano   apportate  modifiche   al  testo   originario  della pubblicita’”;

g)     dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:

 

“Art. 9-bis.  - 1.  Gli esercenti le  professioni sanitarie  di cui all’articolo 1 nonche’  le strutture sanitarie di  cui all’articolo 4 possono  effettuare  la  pubblicita’  nelle  forme  consentite  dalla presente legge  e nel  limite di  spesa del 5  per cento  del reddito dichiarato per l’anno precedente”.

 

Art. 4.

Diplomi conseguiti  in base  alla normativa  anteriore a  quella di attuazione  dell’articolo  6, comma  3,  del  decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

1.  Fermo  restando quanto  previsto dal decreto-legge  13 settembre 1996, n. 475,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni  di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  502,   e  successive modificazioni e integrazioni, ai  fini dell’esercizio professionale e dell’accesso  alla formazione  postbase,  i diplomi  e gli  attestati conseguiti in  base alla  precedente normativa, che  abbiano permesso l’iscrizione   ai   relativi   albi   professionali   o   l’attivita’ professionale in regime  di lavoro dipendente o autonomo  o che siano previsti  dalla  normativa  concorsuale del  personale  del  Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai  diplomi universitari  di cui  al citato  articolo 6, comma  3, del  decreto  legislativo  n. 502  del  1992, e  successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione postbase.

2.  Con decreto del Ministro della sanita’, d’intesa con il Ministro dell’universita’  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica,  sono stabiliti,  con  riferimento  alla iscrizione  nei  ruoli  nominativi regionali  di  cui al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  20 dicembre  1979, n.  761, allo  stato giuridico  dei dipendenti  degli altri  comparti del  settore pubblico  e  privato e  alla qualita’  e durata  dei corsi  e, se  del caso,  al possesso  di una  pluriennale esperienza professionale,  i criteri  e le modalita’  per riconoscere come  equivalenti ai  diplomi  universitari, di  cui all’articolo  6, comma  3, del  decreto  legislativo  n. 502  del  1992, e  successive modificazioni e integrazioni, ai  fini dell’esercizio professionale e dell’accesso  alla formazione  postbase, ulteriori  titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in  vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei  profili professionali. I criteri e le modalita’  definiti dal decreto  di cui al presente  comma possono prevedere   anche   la   partecipazione    ad   appositi   corsi   di riqualificazione  professionale,  con  lo  svolgimento  di  un  esame finale. Le  disposizioni previste  dal presente comma  non comportano nuovi o  maggiori oneri a carico  del bilancio dello Stato  ne’ degli enti di cui agli articoli 25 e  27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3.      Il  decreto di cui  al comma 2  e’ emanato, previo  parere delle competenti  commissioni parlamentari,  entro tre  mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge.

4.      In  fase di  prima applicazione,  il decreto di  cui al  comma 2 stabilisce i  requisiti per la  valutazione dei titoli  di formazione conseguiti presso enti  pubblici o privati, italiani  o stranieri, ai fini  dell’esercizio  professionale  e dell’accesso  alla  formazione postbase per  i profili professionali  di nuova istituzione  ai sensi dell’articolo 6, comma  3, del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 26 febbraio 1999

 

SCALFARO

 

D’Alema,  Presidente  del Consiglio dei Ministri

 

Bindi, Ministro della sanita’

 

Visto, il Guardasigilli: Di liberto

 

Pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE N. 50 Serie Generale Parte Prima del 2 Marzo 1999